Wednesday, September 23, 2009

ANDU: Senato oggi: rottamazione ricercatori?

ANDU - Associazione Nazionale Docenti Universitari

A tutti i Senatori

Emendamenti 1.54, 1.55 e 1.74 (testo in calce) contro la rottamazione dei ricercatori che saranno votati oggi, 23 settembre 2009.

Ieri, 22 settembre 2009, l'Aula del Senato ha iniziato la discussione e le votazioni per la "conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009" (1749).

Contro la rottamazione dei ricercatori universitari sono intervenuti la senatrice Garavaglia del PD e il senatore Possa del PDL e Presidente della Commissione Istruzione. Qui sotto sono riportati integralmente i loro interventi I contenuti degli interventi dei due Senatori sono perfettamente in linea con le prese di posizione gia' assunte nel luglio scorso dalla stragrande maggioranza dei Deputati e dalla Commissione Istruzione del Senato (v. documenti in calce).
Nonostante tutto cio' il Governo ha ieri espresso parere contrario agli emendamenti 1.54 (Garavaglia) e 1.55 (Bianchi) e ha chiesto il ritiro dell'emendamento 1.74 (Possa) per trasformarlo in un ordine del giorno, cio' in un altro inutile documento che certamente non impedira' la rottamazione dei ricercatori.
E' ormai evidente che contro i ricercatori stanno operando quei poteri forti accademici che a parole tutti dicono di volere combattere, ma che finora sono riusciti a 'convincere' il Governo e di fatto a impedire al Parlamento di esprimere la propria volonta'.

Chiediamo al Governo di cambiare il proprio parere sugli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.74 e invitiamo TUTTI i Senatori a votarli comunque.

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Testo degli emendamenti contro la rottamazione dei ricercatori universitari:

1.54 - BARBOLINI, GARAVAGLIA MARIAPIA
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis). Al comma 35-novies, ultimo periodo, dopo le parole: "ai professori universitari" aggiungere le seguenti: ", ai ricercatori universitari e alle figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma Il della legge 4 novembre 2005 n. 230,"».

1.55 - BIANCHI
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis). Al comma 35-novies, ultimo periodo, dopo le parole: "ai professori universitari" aggiungere le seguenti: ", ai ricercatori universitari e al personale medico,"».

1.74 - POSSA, D'AMBROSIO LETTIERI, MASSIDDA
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al comma 35-novies dell'articolo 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "ai professori universitari" sono inserite le seguenti: ", ai ricercatori".
1-ter. Dalle disposizioni del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i maggiori oneri a carico delle universita' saranno compensati dai maggiori risparmi previdenziali derivanti dal differimento dell'accesso al trattamento
pensionistico».

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Testo degli interventi dei senatori Garavaglia e Possa (dal resoconto stenografico della seduta del Senato del 22.9.09):

"GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, l'1.54 e' un emendamento sul quale torniamo: i ricercatori hanno detto di se stessi che il comma 35-novies dell'articolo 17 e' la rottamazione dei ricercatori universitari.
Poche parole per dire che il Governo con il maxiemendamento ha in realta' eliminato la possibilita' che la legge n. 15 del 2009 offriva di calcolare per il pensionamento quarant'anni effettivi di servizio invece che quarant'anni di contribuzione. I ricercatori esclusi da questo ultimo periodo del comma 35-novies sono in realta' coloro che hanno certo riscattato gli anni di universita', magari anche quelli del servizio militare, ma con i quarant'anni di contribuzione vanno in pensione anticipatamente quando sono ancora molto giovani creando una differenziazione fra le professioni.
Chiedo pertanto al Governo di intervenire, per motivi di trasparenza e di equita' e per la valorizzazione dei ricercatori. Questa Aula e quella della Camera ha sentito ripetutamente parlare, anche da parte del Ministro competente per materia, della necessita' di valorizzare i ricercatori, che quando si trovano in momento professionalmente molto proficuo rischiano di essere appunto "rottamati". Chiediamo quindi di aggiungere a tale norma, oltre ai magistrati, ai primari ospedalieri ed ai professori universitari, anche i ricercatori universitari."

"POSSA (PdL). Signor Presidente, intervengo anch'io sul problema della cosiddetta rottamazione dei ricercatori. L'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, come sappiamo, prevede la possibilita' per la pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell'anzianita' contributiva di quarant'anni.
Poco tempo fa, come ha detto prima la senatrice Garavaglia, la legge n. 15 del 2009 aveva invece chiarito che il diritto di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro competesse alle autorita' della pubblica amministrazione solo per i dipendenti con 40 anni di servizio effettivo.
Ripeto, e' una legge del 2009. A pochi mesi di distanza, si torna su questo argomento per prevedere alcune eccezioni, ad esempio per i professori universitari, mentre restano esclusi i ricercatori universitari, figli evidentemente di un Dio minore. A costoro verra' quindi conteggiata l'anzianita contributiva, anche se questa comprende l'anzianita' effettiva nel lavoro di ricerca, quella maturata in un altro lavoro e l'anzianita' conseguente al riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, nonche' quella derivante eventualmente - nel caso dei medici - dal riscatto degli anni di specializzazione.
Cio' costituisce veramente una rilevante infrazione a quanto stabilito dalla legge n. 15 del 2009 e determina il rischio, come ha detto prima la senatrice Garavaglia, di pensionare persone nel pieno della loro attivita', con un'eta' magari inferiore ai 60 anni, in piena controtendenza, cari colleghi, rispetto all'andamento generale europeo e anche italiano dell'azione di pensionamento.
Non dimentichiamo poi la delicatezza di un top down, di un atto dirigistico nei confronti di una data fondamentale per il planning di vita, come e' la data di pensionamento. La data di prevedibile pensionamento e' fondamentale nella vita di una persona, non la si puo' sovvertire con un top down in questo modo.
L'emendamento 1.74 propone appunto di equiparare il trattamento dei ricercatori a quello gia' previsto per i professori universitari.
Secondo le valutazioni della Commissione bilancio, poc'anzi riferite dalla senatrice Segretario, l'emendamento che ho presentato, che prevede espressamente che non vi siano oneri per la pubblica amministrazione per effetto di questa posposizione del pensionamento, non necessita di copertura finanziaria. Questa proposta di modifica, quindi, risulta gia' coperta dal punto di vista dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In effetti, sarebbe paradossale se il pensionamento ritardato di una persona, che potrebbe quindi continuare l'attivita' lavorativa, comportasse un onere a carico dello Stato.
Per i tanti motivi che ho elencato per illustrare il danno conseguente a questa norma, chiedo che l'emendamento 1.74 venga approvato."

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PARERI al Senato e alla Camera nel luglio 2009:

- AL SENATO

Il 30 luglio 2009 la Commissione Istruzione del Senato ha approvato un parere che, per quanto riguarda la norma che prevede il pre-pensionamento anche dei ricercatori, e' stato negativo:

"PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1724
(…)
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ad eccezione:
2. dell'articolo 17, comma 35-novies, atteso che si reputa necessario includere esplicitamente anche i ricercatori tra le categorie alle quali non si applica, per il triennio 2009-2011, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni."

Nel corso della discussione, sullo stessa questione sono stati svolti i seguenti interventi (dal resoconto sommario della seduta della Commissione):
"La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), (…) Ravvisa indi lacune con riferimento all'articolo 17, comma 35-novies, in quanto non menziona i ricercatori tra i soggetti esclusi dall'applicazione delle norme relative alla risoluzione unilaterale del contratto raggiunta l'eta' contributiva di 40 anni.
(...)
Il senatore VALDITARA (PdL) critica fortemente l'articolo 17, comma 35-novies, nella parte in cui non include esplicitamente i ricercatori tra i soggetti ai quali non si applica la risoluzione unilaterale del contratto con le pubbliche amministrazioni a decorrere dal raggiungimento di un'anzianita' contributiva di 40 anni. Ritiene infatti che, con il riscatto degli anni di laurea, i ricercatori rischiano di essere collocati a riposo troppo presto rispetto al lavoro che ancora potrebbero svolgere nelle universita'. Auspica pertanto che il relatore, nello schema di parere che si accinge a presentare, voglia censurare adeguatamente tale norma, contraria peraltro ad un principio di trasparenza."

- ALLA CAMERA

Il 27 luglio 2009 alla Camera e' stato approvato da quasi tutti i Deputati un ordine del giorno, riformulato e accettato dal Governo, che "impegna il Governo a valutare la possibilita' di modificare la norma" che ha introdotto nel "DL 78/09: Provvedimenti anticrisi" la possibilita' di pre-pensionare i dipendenti pubblici che abbiano maturato 40 anni di contributi.
A favore dell'ordine del giorno sono intervenuti i deputati Barani, Di Virgilio, Pepe e Cazzola del PDL e Miotto, D'Antoni, Lenzi e Gatti del PD.
Il testo "riformulato" dell'ordine del giorno e' qui riportato:

Testo riformulato dell'ordine del giorno approvato il 27 luglio 2009 dall'Aula della Camera con 415, 6 contrari e 7 astenuti:

"La Camera, premesso che:
nel decreto in esame, nel corso dell'esame in Commissione, e' stata inserita una norma, poi confermata dal maxiemendamento del Governo al disegno di legge di conversione, riguardante il pensionamento obbligatorio a 40 anni, per i dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, calcolati subase contributiva, e non effettiva, annullando una decisione parlamentare di pochi mesi fa introdotta con la legge n. 15 del 2009 che ha limitato la facolta' delle Amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro ai soli dipendenti con 40 anni di servizio effettivo, non conteggiando a tal fine i periodi di contribuzione riscattati; tale norma ha effetti che verranno meglio esplicati di seguito; con l'ipotesi dei 40 anni contributivi, per parecchi soggetti, comprese le donne impiegate nel pubblico impiego, scattal'obbligo di pensione ancor prima del compimento dei 65 anni di eta' (a soli 58-60 anni di eta') in netta controtendenza con le politiche previdenziali perseguite nel nostro Paese. Lo stesso decreto prevede l'innalzamento a 65 anni l'eta' pensionabile delle donne, gradatamente e per corrispondere agli omologhi parametri comunitari; evidentemente una contradictio in terminis; il contraccolpo operativo e funzionale sarebbe evidente specie in alcune categorie del pubblico impiego che gia' da un ventennio circa subisce il depauperamento continuo di organici, laddove sarebbe invece necessario assicurare, almeno un parziale turnover; il sistema previdenziale (INPDAP-INPS) subirebbe un inevitabile tracollo nel dover assicurare il trattamento pensionistico ad una eventuale moltitudine di "nuovi" pensionati senza un prevedibile scaglionamento temporale, di solito prevedibile attraverso la prassi delle cosiddette "finestre" di uscita; le Amministrazioni avranno la discrezionalita' nel decidere se privarsi o meno di personale, tenuto conto di eventuali risparmi di spesa corrente, con il pericolo che una manovra, eventualmente clientelare o vessatoria, fatta all'interno delle amministrazioni pubbliche potrebbe portare alla volonta' decisionale di allontanare comunque alcuni soggetti, a prescindere dalle esperienze professionali conclamate, anche in virtu' della predetta anzianita' di servizio; il collocamento a riposo forzato non tiene conto dell'elemento di volontarieta' che si sostanza anche nell'aver scelto a suo tempo di riscattare o meno, a proprie spese, alcuni periodi ai soli fini contributivo-pensionistici e che in questa particolare fattispecie rischia di acquisire connotazioni quasi "punitive" per i laureati, quali medicina e ingegneria, che assommano riscatti, incluse le specializzazioni, da 6 a 11 anni, depauperando cosi' miseramente le amministrazioni delle loro professionalita': medici e ingegneri andrebbero in pensione molto prima e al meglio delle loro conoscenze e professionalita', di certo utili alle amministrazioni, proprio in questo particolare momento di crisi, in cui le istituzioni hanno piu' bisogno di tecnica e professionalita'. Tutto cio' andra' a discapito della professionalita', con conseguente disparita' di
trattamento con i non professionisti, quindi fra i soggetti lavoratori del pubblico impiego appartenenti a medesime qualifiche e funzioni. Ad avviso dei presentatori, si rammenta che chi non e' laureato e' avvantaggiato, chi non si e' specializzato e' avvantaggiato, e, visto che entra nel conto anche il servizio militare, chi non ha servito la Patria e' avvantaggiato; la norma salvaguarda alcune figure professionali (Primari ospedalieri, Magistrati, Professori universitari) di fatto mantenendo su piani differenti le professionalita', impegna il Governo a valutare l'opportunita' di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la norma introdotta al fine di evitare le disparita' segnalate e gli aggravi dei costi del sistema pensionistico nazionale.
9/2561/108. Barani, Di Virgilio, Palumbo, Bocciardo, Fucci, Castellani, De Nichilo Rizzoli, Girlanda, De Luca, Patarino, Mussolini, Mancuso, Ciccioli."

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